Quelli di Noveglia - Gravago

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STORIA
QUELLI DI NOVEGLIA
Compagnia teatrale


A Gravago
non solo cultura, sport e turismo...
ma anche teatro!

Pubblichiamo

una SCHEDA
su QUELLI DI NOVEGLIA,
una

e
dell'Associazione,

(Le info e le foto
sono tratte dal sito web
e dalla pagina su Facebook)



SCHEDA DELL'ASSOCIAZIONE

Il gruppo teatrale amatoriale QUELLI DI NOVEGLIA nasce a Noveglia (Bardi, PR), nel 2000, con l’intento di creare un’attività per i ragazzi della comunità montana locale. con la voglia di divertisi, aiutando chi ne ha più bisogno.Tante le attività che svolgono: spettacoli teatrali, mercatini del riuso, attività culturali e di sensibilizzazione. La “Mission” è quella di raccogliere fondi da destinare ad associazioni o enti che svolgano attività in favore di persone in difficoltà o malattie rare ed attività di ricerca
E’ stato scelto il genere “parodia musicale” per arrivare ad un pubblico eterogeneo, facilmente interpretabile con un linguaggio giovanile e soprattutto con la presenza di musica, componente fondamentale dei lavori del gruppo.
Oggi la Compagni conta 40 elementi tra attori e tecnici, con età dai 9 fino ai 61 anni.
La forza del gruppo è l’energia che trasmettono sul palcoscenici e nelle opere che creano: tutto viene ideato e creato dalla compagnia, incluse scenografie, sceneggiatura, costumi, coreografie ed oggetti di scena.

SITO WEB


PAGINA SU FACEBOOK




Canale su Youtube




ORGANI DIRETTIVI

Votati dai Soci nell'assemblea del 21 Maggio 2019 e validi fino a Maggio 2020:
Presidente Gianluca Nevicati
Vice Presidente Stefania Doselli
Segretario Andrea Milani
Tesorieri: Gianluca Nevicati e Stefania Doselli.


CONTATTI





GALLERIA FOTOGRAFICA

FOTO
tratte dalla Pagina Facebook
di QUELLI DI NOVEGLIA
.....................................................

Clicca sulle foto per ingrandirle,
poi puoi visualizzarle
sul desktop con le frecce dx o sx
nel mobile usando le dita...

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “Quelli di Noveglia per gli altri”, con sede in via Raffaello 79 Medesano (PR).
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.
La durata dell'associazione è illimitata.
ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
  • raccogliere fondi da destinare ad associazioni o enti in genere che svolgono attività in favore di persone in difficoltà come:
  • i disabili;
  • i malati, specialmente quelli di malattie gravi e/o rare e le attività di ricerca scientifica ad esse correlate;
  • i poveri;
  • i  soggetti che vivono in contesti familiari particolarmente disagiati;i soggetti che fanno parte di minoranze non ben integrate con il resto della società.
  • raccogliere fondi da destinare ad associazioni o enti in genere che svolgono attività rivolte alla tutela e all’assistenza degli animali.
Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:
  • organizzare spettacoli teatrali
  • organizzare eventi ricreativi
  • organizzare attività di raccolta fondi in generale.
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) contributi degli aderenti e di privati,
2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) entrate patrimoniali,
5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART.4 BILANCIO O RENDICONTO
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.5 I SOCI
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.
ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno cinque soci per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative purché siano maggiorenni;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'associazione:
1) l'Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Direttore Artistico.
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART.9 ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i Consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo;
3) elegge il Direttore Artistico;
4) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
5) delibera l'ingresso dei nuovi soci;
6) delibera l'esclusione dei soci;
7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto (gli avvisi per email sono ritenute valide) da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate per email inviata a tutti i soci o mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e comunque inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono elettive.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1)  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2)  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà più uno dei consiglieri ne faccia richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (gli avvisi per email sono ritenuti validi), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
ART.11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci stessa.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea sei soci e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.12 IL DIRETTORE ARTISTICO
L’Assemblea dei Soci elegge il “Direttore Artistico” del Gruppo Teatrale scegliendolo tra i soci maggiorenni dell’Associazione che vorranno candidarsi, il suo incarico avrà una durata di 5 anni dal momento della sua elezione e dovrà essere rieletto entro il 31 marzo dell’anno in cui avverrà la scadenza del suo mandato.
Il Direttore Artistico, che potrà a sua discrezione ricoprire anche il ruolo di Regista dello spettacolo, nominerà i componenti che costituiranno il Gruppo Teatrale scegliendoli tra i soci dell’Associazione.
Al Direttore Artistico spetterà il compito di presentare all’Assemblea dei Soci i progetti teatrali su cui intende lavorare con l’obiettivo di ottenerne la delibera. Tali progetti dovranno includere il tipo di spettacolo, una richiesta di budget suddiviso in capitoli di spesa e la durata del progetto stesso.
Una volta terminato il progetto il Direttore Artistico presenterà una rendicontazione dei costi sostenuti e dei fondi raccolti da destinare agli scopi istituzionali dell’Associazione.
ART.13 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
ART.14 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.


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